rilascio certificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” (AUTOCERTIFICAZIONI).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

 

Sui certificati rilasciati da questa Istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. “usi consentiti”). Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo.

ESENZIONI: Riferimenti normativi scolastici, D.P.R. 642/72 art. 11 Tab. all B

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, come ad es. uso “pensione” (art. 9 tab. B), uso “applicazioni leggi tributarie” (art. 5 tab. B), certificati richiesti da Società Sportive (art. 27 bis) o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta.

Se non si cita la norma alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni previste.

Si segnalano, in particolare gli art. 9 -11 e 27 bis della Tab. All. B del D.P.R. 642/72, che si riferiscono direttamente alla scuola:

art.9 comma 2 Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Art. 11 comma 2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                               il DSGA

                                                                                                                                            Santa Di Maro 

                                                                                                                     

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